(Pubblicata  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 24 del 13 giugno 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Applicazione  di disposizioni in materia di installazione di impianti
               di telecomunicazioni e radiotelevisione
    1.  Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, lettera a) della
legge  regionale  6  marzo  2002,  n. 4 "Norme per l'attuazione della
programmazione  regionale  e  per  la  modifica  e  l'integrazione di
disposizioni  legislative"  si  applicano  a  decorrere dal 1 gennaio
2003.
    2.  Fino  alla  data  di  cui  al  comma  1  e'  comunque vietata
l'installazione  di  impianti  per  le  telecomunicazioni  e  per  la
radiotelevisione  in  corrispondenza  di  asili,  edifici scolastici,
nonche'   strutture  di  accoglienza  socio-assistenziali,  ospedali,
carceri,  oratori,  parcogiochi,  orfanotrofi e strutture similari, e
relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.